Con Sentenza n. 31071 del 28 novembre 2019 la Corte di Cassazione si è pronunciata circa la legittimazione, in capo all’assicuratore, a sollevare l’eccezione di prescrizione del diritto vantato dal terzo nei confronti dell’assicurato. Un precedente orientamento giurisprudenziale escludeva che l’eccezione di prescrizione sollevata dal terzo (ad esempio l’assicuratore della responsabilità civile) potesse paralizzare la domanda dell’attore nei confronti del debitore che avesse rinunciato espressamente a sollevarla, e, in tal caso, l’eccezione suddetta aveva il solo effetto di rendere inopponibile la pretesa del debitore nei confronti del terzo.
Diversamente, nella menzionata pronuncia, la Suprema Corte ha affermato che l’assicuratore della responsabilità civile (non obbligatoria) del responsabile di un fatto illecito, quando sia chiamato in causa dall’assicurato (ovvero in una ipotesi di assicurazione della responsabilità civile verso terzi), è legittimato a sollevare l’eccezione di prescrizione del diritto vantato dal terzo danneggiato nei confronti dell’assicurato. Tale eccezione, se fondata, ha effetto estintivo del credito vantato dal terzo nei confronti dell’assicurato, anche se quest’ultimo l’abbia sollevata tardivamente.
La Corte giunge a tale conclusione sulla base dell’art. 2939 c.c., il quale prevede che la prescrizione può essere opposta da chiunque vi ha interesse, qualora la parte nei cui confronti la pretesa sia avanzata non la faccia valere. Ad avviso della Corte, tra i soggetti che vi hanno interesse di cui all’articolo 2939 c.c. rientra l’assicuratore della responsabilità civile chiamato in causa dall’assicurato, considerato che, dalla sopravvivenza del rapporto principale, all’assicuratore deriverebbe un pregiudizio, in quanto il debito dell’assicurato è presupposto giuridico dell'obbligo indennitario gravante sull'assicuratore medesimo.
Nello specifico, osserva infatti la Corte che se l’assicuratore viene chiamato in causa e partecipa al giudizio, negando non solo la validità e l'efficacia del contratto, ma anche la sussistenza di una responsabilità in capo all’assicurato, la statuizione di condanna dell'assicurato diviene opponibile anche all'assicuratore. L'assicurato, se condannato al risarcimento del danno in favore del terzo, avrebbe dunque diritto di invocare il contratto di assicurazione e pretendere la manleva dal proprio assicuratore. Da ciò la sussistenza dell’interesse dell’assicuratore ad eccepire la prescrizione ai sensi dell’art. 2939 c.c., non solo nei rapporti tra sé e l’assicurato ma anche nei rapporti tra l’assicurato e il terzo creditore.
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