Proseguiamo e concludiamo, in questo numero del nostro Shipping and Transport Bulletin, l’analisi delle nuove linee guida per il rilascio delle concessioni per l’esercizio del servizio di rimorchio portuale pubblicate, a marzo 2019, dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti italiano [5].
Nei precedenti numeri del nostro Bulletin ci eravamo soffermati, in particolare, (i) sulle premesse delle linee guida in commento, (ii) sulle disposizioni dettate in materia di procedura per l’individuazione del concessionario ed il rilascio delle concessioni, (iii) sulle informazioni che l’Amministrazione deve necessariamente inserire nei bandi di gara e - da ultimo - (iv) sui requisiti di partecipazione alle gare. Ci eravamo quindi lasciati introducendo il tema dei criteri di valutazione delle offerte.
Tali criteri, ricordiamo, vengono stabiliti attraverso le c.d. “griglie di valutazione” allegate alle linee guida ed aventi ad oggetto tanto i requisiti tecnici quanto i requisiti economici dell’aspirante concessionario. Le linee guida, in particolare, prevedono l’attribuzione di un punteggio massimo di 75 punti per i criteri di valutazione dell’offerta tecnica ed un punteggio massimo di 25 punti per i criteri di valutazione dell’offerta economica.
Le griglie possono essere modificate in ragione delle specifiche esigenze di ogni singola realtà portuale, stabilendo ad esempio un diverso rapporto tra il “peso” dell’offerta tecnica e quello dell’offerta economica, salvo - in ogni caso - rispettare il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Veniamo quindi ad esaminare - in estrema sintesi e senza entrare nel dettaglio dei punteggi e delle modalità di calcolo - i criteri di valutazione delle offerte.
Per quanto concerne la valutazione dell’offerta tecnica, i criteri stabiliti dalle linee guida sono i seguenti:
Per quanto concerne invece i criteri per la valutazione dell’offerta economica, le linee guida evidenziano in primo luogo come la tutela della sicurezza debba avvenire nel rispetto di condizioni di economicità tali da rendere le tariffe sostenibili per gli utenti del servizio. Di conseguenza, si prevede che nel bando di gara debba essere indicato il valore massimo di costo al quale sia possibile aggiudicare la gara.
In concreto possono poi verificarsi due scenari: (i) la struttura del servizio resta sostanzialmente la stessa del concessionario uscente, oppure (ii) la struttura del servizio cambia rispetto a quella del concessionario uscente [7].
Le modalità di calcolo del costo massimo del servizio, che sono differenti tra il primo ed il secondo scenario di cui sopra, risultano piuttosto complesse e le ragioni di sintesi che questa sede ci impone non consentono un’analisi dettagliata di tali modalità di calcolo e conseguente valutazione dei costi.
Ci limitiamo quindi a segnalare come - nel primo scenario - si parta dal presupposto per cui gli aumenti tariffari biennali stabiliti dalla Circolare n. 16872 del 28.12.2012 (che prevede coefficienti di contenimento da applicare agli aumenti superiori al 9%) si sarebbero rivelati sostenibili per l’utenza, portando di fatto ad una media degli aumenti registrati pari a circa il 14%. Proprio questa percentuale viene quindi assunta come indicazione di riferimento per il possibile incremento tariffario massimo che potrebbe essere sostenuto dal singolo utente del servizio (e quindi per il calcolo del costo massimo del servizio che può essere offerto in gara).
Relativamente al secondo scenario sopra citato, segnaliamo invece come - ai sensi delle linee guida - il costo massimo per l’aggiudicazione del servizio debba essere determinato sulla base della strategia di gara adottata dall’Amministrazione e, di conseguenza, nella documentazione di gara debbano essere fornite tutte le informazioni necessarie per la predisposizione delle offerte. In questo contesto assume peculiare rilevanza il piano economico-finanziario, che deve essere redatto per tutta la durata della concessione e deve essere aggiornato ogni cinque anni. Da tale piano, infatti, deriva in pratica il costo dell’organizzazione del servizio. Affinché il piano possa risultare affidabile, le linee guida prevedono che lo stesso debba riportare una serie di voci di costo tra i quali (i) i costi annui per il personale, (ii) il costo annuo per ogni rimorchiatore e la sua manutenzione, (iii) i costi annui generali (assicurazioni, consulenze legali e fiscali, utenze, ecc., ecc.) e (iv) il margine sui costi (che deve considerare il rendimento atteso sul capitale investito e la copertura del rischio operativo).
Dopo aver brevemente osservato i criteri di valutazione delle offerte, concludiamo la nostra analisi andando ad esaminare i criteri di formazione ed adeguamento delle tariffe.
È chiaro come la preventiva conoscenza dei criteri di formazione ed adeguamento delle tariffe sia essenziale - per gli aspiranti concessionari - al fine di valutare il proprio rischio d’impresa. Anche in questo caso, per ragioni di sintesi, non possiamo entrare nel dettaglio delle modalità di calcolo e pertanto ci limitiamo a fornire un inquadramento generale di quanto previsto dalle linee guida:
4. Aggiornamento straordinario: nel caso in cui, nei primi quattro anni di ciascun quinquennio della concessione, si verifichino eventi straordinari (ad esempio l’apertura o la chiusura di un terminal) tali da incidere per almeno 1/3 sull’andamento complessivo dei traffici soggetti a rimorchio, l’Autorità marittima convoca tutti i soggetti già sopra citati per valutare un eventuale nuovo piano economico-finanziario che tenga conto degli eventi straordinari occorsi.
Abbiamo così completato quest’analisi preliminare delle nuove linee guida per il rilascio delle concessioni per l’esercizio del servizio di rimorchio portuale. Vedremo ora in che modo tali linee guida verranno in concreto applicate. Di certo adesso, considerando anche il Regolamento UE 352/2017 in materia di fornitura di servizi portuali e trasparenza finanziaria dei porti, il quadro normativo per procedere al lancio delle gare appare finalmente definito.
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Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale.
Per ulteriori informazioni contattare Simone Gaggero o Ekaterina Aksenova.
[5] Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 11 del 19.03.2019
[6] Per la distinzione tra prime e seconde linee si veda la seconda parte di questa analisi, pubblicata sul numero di settem-bre-ottobre 2018 del nostro Shipping and Transport Bulletin
[7] Le disposizioni previste per questo secondo scenario si applicano anche ai porti che - in base alla Circolare n. 1589 del 17.06.2003 - erano considerati a basso fatturato
[8] La tariffa di disponibilità, che ha in pratica lo scopo di “coprire” lo squilibrio economico del concessionario, deve essere pagata da tutti i potenziali utenti del servizio