Introduzione
Il Decreto Legge 19 febbraio 2026, n. 19, recante "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione", è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19 febbraio 2026, con l’introduzione di molteplici disposizioni che impattano su vari ambiti.
In attesa della conversione in legge e delle eventuali modifiche che potranno essere apportate, in questa sede verranno evidenziate le novità più rilevanti in relazione all’art. 242-ter del D.Lgs. 152/06 (in materia di interventi ammessi nei siti sottoposti a procedimento di bonifica), nonché quelle in materia di industria insalubre.
1. Interventi ammessi nei siti sottoposti a procedimento di bonifica
Il D.Lgs. 152/06 prevede una serie di vincoli e procedure finalizzate alla gestione dei siti sottoposti a procedimento di bonifica, con il duplice obiettivo di proteggere la salute pubblica e l'ambiente, nonché di garantire che eventuali interventi esterni non compromettano l'esecuzione degli interventi di bonifica.
Tali vincoli rendono necessario, per chiunque intenda eseguire lavori o opere in siti interessati da procedimenti di bonifica, l’applicazione di specifici iter (tra cui, in particolare, la procedura disciplinata dall'art. 242-ter del D.Lgs. 152/2006) al fine di scongiurare interventi suscettibili di aggravare il quadro ambientale o di interferire con le attività di bonifica.
Il principio cardine, com'è noto, è quello della intangibilità del sito in bonifica. Ciononostante, il legislatore ha progressivamente ampliato i margini di intervento su tali siti, in particolare mediante l'introduzione dell’art. 242-ter.
Tale disposizione introduce un elenco tassativo di tipologie di opere e interventi ammissibili, subordinando la loro esecuzione al rispetto di due condizioni fondamentali: da un lato, che le modalità e le tecniche adottate non pregiudichino né interferiscano con l'esecuzione e il completamento della bonifica; dall'altro, che non vengano generati rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell’area, in conformità con quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008.
La verifica del rispetto di tali condizioni compete, ai sensi del c. 2 del medesimo articolo, all’autorità competente ai sensi del Titolo V, Parte Quarta, del D.Lgs. 152/2006, nell’ambito dei procedimenti di approvazione e autorizzazione degli interventi ovvero, ove applicabile, nell’ambito della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale.
Il c. 3 dell'art. 242-ter attribuisce al MASE (con riferimento alle aree ricadenti nei Siti di Interesse Nazionale) e alle Regioni (per le restanti aree) il compito di individuare le categorie di interventi esonerati dalla preventiva valutazione dell'autorità competente, nonché, ove tale valutazione sia richiesta, di definire i relativi criteri, le procedure e le modalità di controllo. In attuazione di tale disposizione, il Decreto Ministeriale 45/2023 ha elaborato una classificazione delle diverse tipologie di interventi e opere sulla base dell’impatto, anche solo potenziale, sulle matrici ambientali e delle caratteristiche specifiche del sito, modulando di conseguenza il regime procedurale applicabile alla valutazione delle interferenze.
L’art. 14, c. 1 del D.L. 19/26 modifica così l'art. 242-ter del D.Lgs. 152/06 prevedendo in particolare che, nelle more dell'adozione da parte delle Regioni delle disposizioni attuative, le categorie di interventi, i criteri e le procedure di valutazione e le modalità di controllo definiti dal MASE trovano applicazione anche per le aree ricomprese nei siti di competenza regionale.
Si tratta di una previsione di grande rilevanza, che può consentire alle imprese di effettuare interventi nei siti oggetto di procedimento di bonifica in modo ancor più agevole.
2. Esclusione di talune imprese autorizzate dalla disciplina delle industrie insalubri
Come noto, talune attività industriali sono qualificate come “industrie insalubri” ai sensi dell'art. 216 del Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Testo Unico delle Leggi Sanitarie, di seguito “TULS”) e del Decreto Ministeriale 5 settembre 1994 (di seguito “DM 1994”).
Tali attività sono classificate dall'art. 216 TULS in due distinte categorie:
(i) la “Prima Classe”, che comprende le attività il cui rilevante potenziale inquinante impone il loro obbligatorio insediamento al di fuori dei centri abitati (tra cui, a titolo esemplificativo, impianti chimici);
(ii) la “Seconda Classe”, che raggruppa le attività che, pur potendo in linea di principio essere collocate in prossimità di aree abitate, richiedono comunque l'adozione di specifiche misure precauzionali volte a ridurne l'impatto sanitario.
Il DM 1994 reca, in attuazione della predetta disposizione, l’elenco delle attività classificate come insalubri. In tale quadro normativo, la regola generale sancisce il divieto di insediamento delle attività di Prima Classe all'interno dei centri abitati; tuttavia, il c. 5 dell'art. 216 TULS prevede espressamente la possibilità di deroga a tale divieto, subordinatamente alla dimostrazione, da parte del gestore dell’impianto, dell'adozione di nuove metodologie produttive ovvero di specifiche cautele idonee a eliminare i rischi sanitari derivanti dall'esercizio dell'attività.
La novità introdotta dall’art. 14, c. 3 del D.L. 19/26 è che non sono più classificate come industrie insalubri, ai sensi dell'articolo 216 TULS, e sono quindi escluse dalla relativa disciplina, le imprese in possesso di Autorizzazione Integrata Ambientale (“AIA”), di Autorizzazione Unica Ambientale (“AUA”) o di autorizzazioni relative alle emissioni in atmosfera e agli scarichi idrici, rilasciate ai sensi del D.Lgs. 152/06.
La disposizione elimina così la sovrapposizione tra il regime autorizzativo ambientale e il parallelo iter relativo alla classificazione come industria insalubre, con un rilevante effetto deflattivo sugli oneri burocratici.