Dal 30 dicembre dovranno garantire che i loro prodotti non provengano da aree deforestate
Promuovere il consumo nell'Ue di prodotti che non contribuiscano più alla deforestazione e al degrado forestale in Europa e nel resto del mondo. Questo l'obiettivo principale che si prefigge di raggiungere del Regolamento EUDR (UE) 2023/1115, noto anche come “regolamento sulla deforestazione” che, salvo proroghe come quella di un anno chiesta pochi giorni fa dalla Commissione Ue, diventerà efficace dal 30 dicembre 2024 per le grandi imprese e dal 30 giugno 2025 per le microimprese e le piccole imprese. Molte le sfide imposte alle imprese, sotto diversi profili: naturale, economico e giuridico, ovvero come assicurare che le produzioni e i relativi derivati siano rispettosi della normativa. In questo contesto gli avvocati sono chiamati a svolgere un ruolo importante, per affiancare le imprese che rischiano non solo multe ma anche impatti “reputazionali” sulla propria attività […]
[…] La due diligence nella value / supply chain è uno dei punti chiave del «nuovo corso» della normativa europea, previsto da diversi strumenti, sia «orizzontali» — come le direttive CSRD e CSDDD - sia «verticali». «Sono previsti obblighi estremamente impattanti sulle operazioni di business (attività produttive, manufatturiere o agricole), richiedendo alle imprese uno sforzo imponente per dimostrare la propria conformità», dice Valentina Cavanna, Advisor area Corporate and Commercial di ADVANT Nctm. «Il Regolamento ha un ambito di applicazione molto esteso, riguardando non solo le «materie prime interessate» (bovini, cacao, caffè, palma da olio, gomma, soia e legno) bensì anche i "prodotti interessati" elencati nell'Allegato I (tra cui, il cuoio, gli pneumatici e gli imballaggi in legno). Anteriormente alla prima immissione di una merce o un prodotto nel mercato dell'Unione o alla sua esportazione, occorre verificare che sia esente da deforestazione, sia stato prodotto in conformità alla legislazione pertinente del Paese di produzione e sia coperto da una dichiarazione di dovuta diligenza. Deve essere rispettata la normativa del Paese di produzione; condizione tutt'altro che banale, che si riferisce non solo alla tutela dell'ambiente e della biodiversità ma anche ai diritti d'uso del suolo, ai «diritti di terzi» e ai diritti dei lavoratori, ai diritti umani protetti dal diritto internazionale e al principio del consenso libero, preventivo e informato (anche secondo quanto previsto dalla Dichiarazione dell'ONU sui diritti dei popoli indigeni), oltre che alle norme fiscali, anticorruzione, commerciali e doganali. La dichiarazione di dovuta diligenza è uno degli aspetti chiave del Regolamento: per ogni prodotto l'impresa deve aver messo in atto un sistema di dovuta diligenza e una valutazione del rischio di non conformità con l'adozione delle eventuali misure necessarie. Tra le informazioni richieste e che possono creare difficoltà alle imprese, la «geolocalizzazione» di tutti gli appezzamenti di terreno in cui sono stati prodotti i prodotti rilevanti. L'EUDR richiede da parte dell'impresa una profonda conoscenza di quanto normativamente previsto, nonché delle proprie attività e di quelle della propria catena di fornitura. Le imprese devono quindi adeguare le proprie attività a 360 gradi, agendo tra l'altro sugli aspetti contrattuali della filiera e sulla propria governance, dotandosi altresì di adeguati presìdi interni (incluso personale formato e idonee procedure).
Articolo integrale sul numero di Lunedì 11 novembre di Italia Oggi Sette.