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    17.12.2024

    Interventi ispettivi in materia ambientale e segnalazioni di illecito ambientale: tra prevenzione e difesa


    Sulla Gazzetta Ufficiale del 6 dicembre 2024 è stato pubblicato il Decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 2024, n. 186, avente ad oggetto il “Regolamento concernente disposizioni sul personale ispettivo del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA) ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della legge 28 giugno 2016, n. 132”. 

    Il menzionato decreto – che introduce disposizioni organiche in materia di caratteristiche, competenze e funzioni del personale incaricato degli interventi ispettivi ambientali (ISPRA e ARPA) – è particolarmente rilevante in quanto, oltre a disciplinare gli aspetti, per così dire, formali dell’attività di tali organi, detta principi e criteri generali per lo svolgimento dell’attività ispettiva, e introduce una specifica procedura per la segnalazione degli illeciti ambientali da parte degli stessi.

    L’art. 5, c. 11 del Regolamento – similmente a quanto già previsto dalla L. 689/1981 – prevede, infatti, che nel corso delle attività ispettive, tali organi procedano all'identificazione delle persone presenti sul luogo dell'ispezione, all'acquisizione delle rispettive dichiarazioni e all'effettuazione, in contraddittorio con i soggetti presenti, delle operazioni tecniche ai fini dell'acquisizione dei dati e delle informazioni necessarie all'attività ispettiva e di controllo. Inoltre, l’art. 5, c. 16 prevede che il personale ispettivo possa richiedere ai soggetti sottoposti a verifica di esibire la documentazione non acquisita o non acquisibile d'ufficio, in un insieme di operazioni di cui viene redatto processo verbale.

    Per quanto concerne la segnalazione degli illeciti ambientali, invece, particolarmente rilevante è la previsione di cui all’art. 7 del citato Regolamento, che fa obbligo a ISPRA e ARPA di avviare le attività di verifica ritenute necessarie sulla base dei fatti rappresentati e le conseguenti attività ispettive anche nel caso in cui le segnalazioni relative a possibili irregolarità ambientali siano effettuate in forma anonima. 

    Tale nuova procedura, com’è chiaro, aumenta il rischio già esistente sulle imprese di vedersi contestato un illecito ambientale di qualsivoglia natura e costituisce un ulteriore tassello nella sempre maggiore pervasività della legislazione (europea e nazionale) in relazione agli aspetti ambientali.

    Per poter operare al meglio – anche in considerazione dell’ampio novero di sanzioni previste dall’ordinamento in materia ambientale (illeciti amministrativi, contravvenzioni o addirittura delitti, a cui si aggiunge la responsabilità amministrativa dell’ente ai sensi del D. Lgs. 231/01) – è richiesta oggi, agli operatori, una conoscenza puntuale dell’intricato sistema di regole di settore e la capacità di farsi strada in un sistema complesso che dev’essere affrontato, prima ancora che in ottica difensiva, sul fronte preventivo, mediante l’introduzione di specifiche policy e, a volte, attraverso la riorganizzazione a livello di governance.

    A tal proposito, le investigazioni interne (intese in senso ampio quale strumento difensivo e preventivo) sono parte centrale del sistema, giacché l’attività di due diligence – svolta da soggetti con un alto grado di specializzazione e una profonda esperienza nel settore, eventualmente affiancati da tecnici ambientali (anch’essi specializzati) – può risultare utile nell’identificare eventuali “punti deboli” nella gestione delle tematiche ambientali e nel comprendere la strada migliore, in ottica preventiva, per evitare di incorrere in illeciti. Parimenti, anche l’avvio di investigazioni difensive (anch’esse effettuate da specialisti) può rivelarsi cruciale, permettendo di fronteggiare al meglio eventuali procedimenti penali a carico di persone fisiche e/o giuridiche, di limitare il perimetro della contestazione e di individuare la strategia difensiva più efficace.

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